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MASSIMINO VIVE !!!!!

 

NO ai PACS

Dico: Offensiva contro la famiglia Secondo il leader di Alternativa sociale, Alessandra Mussolini, la manifestazione di Roma a favore dei Dico rappresenta "una vera e propria offensiva contro la famiglia". La Mussolini è intervenuta telefonicamente alla presentazione a Napoli del Patto d'azione per l'Italia costituito insieme a Forza nuova, Volontari nazionali e Movimento idea Sociale. Per la Mussolini si vuole portare avanti "un nuovo strano modello familiare, del tutto anomalo". E proprio per contrastare le idee della sinistra occorre "allearsi su tematiche importanti. Essere insieme e compatti per tutelare principalmente la famiglia". Per la Mussolini, rimasta a Roma per i postumi di una influenza, "il laboratorio politico che vogliamo costituire serve per superare le barriere dei partiti e dei movimenti perché è in atto un'offensiva". Durante la sua breve telefonata ha anche ribadito il suo no all'aborto e ai suoi postumi richiamandosi a quanto avvenuto nei giorni scorsi all'ospedale di Careggi a Firenze. (Apcom )10-03-2007 14:03

la droga fa male

CAMPAGNA CONTRO TUTTE LE DROGHE Migliaia di manifesti in tutta Roma hanno segnato l'inizio di una campagna di Forza Nuova contro l' uso delle droghe. La campagna si allarghera' al resto della penisola investendo soprattutto le scuole, le universita'e come obiettivo da "colpire" i partiti proibizionisti. Il segretario nazionale di Forza Nuova Roberto Fiore ha dichiarato "Gli ultimi eventi giudiziari dimostrano che c'e' un Italia corrotta dalla droga e dal consumismo piu' volgare, ed un Italia forte e giovane che non scende a patti con queste porcherie".

immigrazione

FORZA NUOVA CONTRO LA LEGGE AMATO-FERRERO Il governo Prodi ha partorito la legge sull' immigrazione piu' disastrosa che si potesse immaginare. Forza Nuova protesta in modo vigoroso contro alcuni aspetti della proposta che rischiano di lacerare irrimediabilmente il tessuto sociale del popolo Italiano. 1) la possibilita' per gli extracomunitari di votare alle amministrative. Questo comporterebbe una rapida mutazione del corpo elettorale, con gruppi organizzati di immigrati che decidono l' esito di consultazioni e garantiscono la vittoria delle sinistre nei collegi marginali. Inoltre darebbe a persone che non hanno un passato e forse nemmeno un futuro nelle nostre citta', la possibilita' di determinare il governo delle istituzioni locali. 2) via libera per colf e badanti. Dietro l' apparente utilita' di questo provvedimento si otterebbe il risultato di spalancare le porte alla prostituzione extracomunitaria. Infatti sarebbero migliaia le domande per colf che si rivelano poi frudolentemente sollecitate dalla mafia della prostituzione. 3) il ritorno degli sponsor.Questo istituto si e'rivelato nel passato un meccanismo utilizzato da sindacati, organizzazioni cattocomuniste e privati interessati a "servigi" particolari. E' solo un modo per far entrare con un permesso centinaia di migliaia di stranieri che poi delinquono o vengono sfruttati. FORZA NUOVA SI BATTERA' SU TUTTO IL TERRITORIO CONTRO QUESTA FOLLE PROPOSTA E SE IL PARLAMENTO LA DOVESSE FAR PASSARE E' PRONTA A RACCOGLIERE LE FIRME PER CHIAMARE L' ITALIA AL REFERENDUM ABROGATIVO. Il segretario nazionale Roberto Fiore

A tutti i camerati!!!!

IL SOTTOSCRITTO HA CREATO UN NUOVO GRUPPO YAHOO CHIAMATO "DESTRA SOCIALE".
POSSONO ISCRIVERSI AL GRUPPO TUTTI COLORO CHE VOGLIONO CONDIVIDERE INFORMAZIONI SULLA DESTRA DI SESSANTA ANNI FA E QUELLA DI OGGI.
QUI DI SEGUITO C'è IL LINK DEL GRUPPO:
ISCRIVETEVI NUMEROSI!!!!!



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Cos'è la socializzazione?

LA SOCIALIZZAZIONE
di Giuseppe Minnella
 

La Socializzazione delle imprese: il grande progetto, l'ultimo, del Duce. Un altro documento storico, di incontrovertibile datazione storica, che rappresenta l'avanzatissimo stato sociale realizzato durante la R.S.I. Superfluo chiedersi come mai la storiografia ufficiale lo ignori.
Il consiglio dei ministri della Repubblica Sociale Italiana del 13 gennaio 1944 aveva approvato una “premessa fondamentale per la creazione della nuova struttura dell’economia italiana”.
Nel consiglio dei ministri del 12 febbraio 1944 fu approvato il decreto legislativo per la “socializzazione” preceduto dalla seguente relazione in cui si riassumevano principi ed obbiettivi:

1) accompagnare l’azione delle armi con l’affermazione di una idea politica;
2) rivendicare la concezione mussoliniana di una più alta giustizia sociale, di una più equa distribuzione della ricchezza, della partecipazione del lavoro alla vita dello Stato;
3) normalizzare la situazione interna nei rapporti fra capitale e lavoro, dando ad ogni fattore produttivo i diritti, i doveri e le responsabilità che ad essi incombono per la vita stessa dello Stato;
4) valorizzare in pieno la funzione sociale, la responsabilità e la figura del dirigente d’impresa nei confronti dell’attività produttiva, della sua organizzazione e dei rapporti sociali nella vita dell’impresa stessa, basando su concetti obbiettivi la valutazione e i meriti di ciascuno;
5) aumentare attraverso la organizzazione della produzione e la normalizzazione della vita dell’impresa, la capacità produttiva dei singoli settori, creando uno strumento il più efficiente possibile per la soluzione dei problemi bellici, nell’intento di contribuire con lo sforzo dell’economia italiana a quello continentale dell’Asse e del domani post-bellico;
6) contrapporre alla concezione comunista che si risolve in un capitalismo di Stato, nel quale i singoli fattori produttivi non hanno diritto di rappresentanza né di partecipazione alla vita dello Stato, il concetto fascista e nazionalsocialista che vuol portare il capitale ed il lavoro a collaborare alla vita stessa dello Stato;
7) salvaguardare e potenziare l’attività produttiva privata entro l’orbita dei principi sanciti dalla Carta del Lavoro, antidoto al programma comunista, da una parte, e a quello plutocratico, dall’altra;
8) creare il presupposto di un ordine nuovo che dia ai popoli la possibilità di costruire il loro domani e di conquistare il loro posto sul piano internazionale europeo, dopo la vittoria dell’Asse.”
 

IL D.L. DELLA SOCIALIZZAZIONE approvato dal Consiglio dei ministri:


Il Duce della Repubblica Sociale Italiana

Vista la Carta del Lavoro;
Vista la premessa alla nuova struttura economico-sociale, approvata dal Consiglio dei ministri il 13 gennaio 1944;
Su proposta del ministri per la Economia Corporativa, di concreto con il ministro per le Finanze e col ministro per la Giustizia;
Decreta:
(Titolo I)
Art. 1. - Gestione dell’impresa.
La gestione dell’impresa, sia questa di proprietà dello Stato, sia di proprietà privata, è socializzata. Ad essa prende parte diretta il lavoro. L’ordinamento delle imprese socializzate è disciplinato dal presente decreto, dallo statuto o regolamento di ciascuna impresa, dalle norme del Codice Civile e dalle leggi speciali, in quanto non contrastino col presente provvedimento.
Art. 2. - Organi di gestione della impresa.
Gli organi di gestione della impresa sono:
a) per le imprese private che abbiano forma di società per azione o di società a responsabilità limitata con almeno un milione di capitale: il capo dell’impresa, l’assemblea, il consiglio di amministrazione (di gestione) ed il collegio sindacale;
b) per le imprese private che abbiano altra forma di società: il capo dell’impresa ed il consiglio di amministrazione;
c) per le imprese private individuali: il capo dell’impresa ed il consiglio di gestione;
d) per le imprese di proprietà dello Stato: il capo dell’impresa, il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale.
Sezione I
Amministrazione delle imprese di proprietà privata

Capo I. - Amministrazione delle imprese a capitale sociale.

Art. 3. - Organi delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata.
Nelle società per azioni ed in quelle a responsabilità limitata con almeno un milione di capitale, fanno parte degli organi collegiali di amministrazione rappresentanti eletti dai lavoratori dell’impresa: operai, impiegati amministrativi, impiegati tecnici e dirigenti.

Art. 4. - Assemblea, consiglio di gestione, collegio sindacale.
All’assemblea, ferme restando le disposizioni degli articoli 2368 e seguenti del Codice Civile sulla sua regolare costituzione, nonché quelle relative ai suoi poteri, partecipano i rappresentanti dei lavoratori con un numero di voti pari a quelli del capitale intervenuto.
L’assemblea nomina un consiglio di amministrazione, formato per metà dai rappresentanti dei soci e per metà dai rappresentanti dei lavoratori. L’assemblea nomina altresì un collegio sindacale che deve avere tra i suoi componenti almeno un sindaco effettivo ed un supplente, proposti dai rappresentanti dei lavoratori, ferme restando le disposizioni del Codice Civile per i collegi sindacali.

Art. 5. - Votazioni.
Nelle votazioni tanto dell’assemblea quanto del consiglio di amministrazione, prevale, in caso di parità di voti, il voto del capo dell’impresa che di diritto presiede i predetti organi sociali.

Art. 6. - Consiglio di gestione delle società che non sono per azioni o a responsabilità limitata.
Nelle società non contemplate nel precedente articolo 3) e che abbiano almeno un milione di capitale o impieghino almeno cento lavoratori, il consiglio di amministrazione è formato dai soci e da un egual numero di rappresentanti, eletti dai lavoratori dell’impresa.

Art. 7. - Poteri del consiglio di gestione.
Il consiglio di amministrazione delle imprese private a capitale sociale, sulla base di un periodico e sistematico esame degli elementi tecnici, economici e finanziari della gestione:
a) delibera su tutte le questioni relative alla vita dell’impresa, allo indirizzo ed allo svolgimento della produzione nel quadro del piano nazionale determinato dai competenti organi dello Stato;
b) esprime il proprio parere sulla stipulazione dei contratti di lavoro aziendali con le associazioni sindacali facenti capo alla Confederazione Unica del Lavoro, della Tecnica e delle Arti e su ogni altra questione inerente alla disciplina e alla tutela del lavoro e della impresa;
c) esercita in genere nell’impresa tutti i poteri attribuitigli dallo statuto e quelli previsti dalle leggi vigenti per gli amministratori, ove non siano in contrasto con le disposizioni del presente provvedimento;
d) redige il bilancio dell’impresa e propone la ripartizione degli utili ai sensi delle disposizioni del presente provvedimento e del Codice Civile.

Art. 8. - Cauzione dei membri del consiglio di gestione.
I membri del consiglio di amministrazione eletti dai lavoratori sono dispensati dall’obbligo di prestare cauzione.

Art. 9. - Capo dell’impresa.
Nelle società per azioni e in quelle a responsabilità limitata che abbiano almeno un milione di capitale, il capo dell’impresa è nominato dall’assemblea. Nelle altre imprese a capitale sociale il capo dell’impresa è nominato tra i soci con le modalità previste dagli atti costitutivi, statuto e regolamento delle società stesse.

Art. 10. - Poteri del capo dell’impresa.
Il capo dell’impresa convoca l’assemblea, nelle imprese in cui esiste, e la presiede; presiede altresì il consiglio di amministrazione; rappresenta l’impresa nei rapporti con i terzi. Egli ha le responsabilità e i doveri di cui agli articoli 21 e seguenti e tutti i poteri riconosciutigli dallo statuto, nonché quelli previsti dalle leggi vigenti ove non contrastino con le disposizioni del presente provvedimento.

CAPO II - Amministrazione delle imprese private a capitale individuale.

Art. 11. - Consiglio di gestione.
Nelle imprese individuali, purché il capitale in esse investito sia di almeno un milione o il numero dei lavoratori in esse impiegati sia di almeno cento, viene costituito un consiglio di gestione, composto di almeno tre membri eletti, secondo il regolamento dell’impresa, da ognuna delle categorie di lavoratori: operai, impiegati amministrativi, impiegati tecnici e dirigenti.

Art. 12. - Capo dell’impresa, poteri del consiglio di gestione.
Nelle imprese individuali l’imprenditore, il quale assume la figura giuridica di capo dell’impresa con le responsabilità e i doveri di cui ai successivi articoli 21 e seguenti, è coadiuvato nella gestione dell’impresa stessa dal consiglio di gestione che dovrà uniformare la sua attività agli indirizzi della politica sociale dello Stato. L’imprenditore capo dell’impresa deve riunire periodicamente, almeno una volta al mese, il consiglio per sottoporgli le questioni relative alla vita produttiva dell’impresa ed ogni anno, alla chiusura della gestione, per l’approvazione del bilancio ed il riparto degli utili.

Sezione II
Amministrazione delle imprese di proprietà dello stato

Art. 13. - Capo dell’impresa.
Il capo dell’impresa di proprietà dello Stato è nominato con decreto del Ministero per l’Economia Corporativa di concreto con il Ministero per le Finanze, su designazione dell’Istituto di Gestione e Finanziamento, tra i membri del consiglio di amministrazione dell’impresa e fra gli altri elementi dell’impresa stessa o di imprese del medesimo settore produttivo che diano speciali garanzie di comprovata capacità tecnica o amministrativa. Il capo dell’impresa ha la responsabilità e i doveri di cui agli articoli 21, e seguenti, ed i poteri saranno determinati dallo Statuto di ogni impresa.

Art. 14. - Consiglio di gestione.
Il consiglio di amministrazione è presieduto dal capo dell’impresa ed è composto di rappresentatnti eletti dalle varie categorie dei lavoratori dell’impresa: operai, impiegati tecnici, impiegati amministrativi, dirigenti, nonché di almeno un rappresentante, proposto dall’Istituto di Gestione e Finanziamento e nominato dal Ministero per l’Economia Corporativa, di concreto con il Ministero per le Finanze. Le modalità di elezione ed il numero dei membri del consiglio saranno determinati dallo statuto dell’impresa. Nessuno speciale compenso, salvo il rimborso delle spese, è dovuto ai membri del consiglio di amministrazione per tale loro attività.

Art. 15. - Poteri del consiglio di gestione.
Per i poteri dei consigli di amministrazione delle imprese di proprietà dello Stato valgono le norme contenute nel precedente articolo 7.

Art. 16. - Collegio sindacale.
Il collegio sindacale delle imprese di proprietà dello Stato è costituito con decreto del Ministero per l’Economia Corporativa di concreto con il Ministero per le Finanze, su proposta dell’Istituto di Gestione e Finanziamento. Il compenso dei sindaci è determinato dall’Istituto di Gestione e Finanziamento.
Art. 17. - Approvazione del bilancio e riparto degli utili - Deliberazioni eccedenti l’ordinaria amministrazione.
Il bilancio delle imprese di proprietà dello Stato e il progetto di riparto degli utili, gli aumenti e la riduzione di capitali, nonché le fusioni, le concentrazioni, lo scioglimento e la liquidazione di imprese di proprietà dello Stato, sono proposti dall’Istituto di Gestione e Finanziamento, sentito il consiglio di amministrazione delle imprese interessate, e approvati dal Ministero per l’Economia Corporativa, di concerto col Ministero per le Finanze e con gli altri Ministeri interessati.

Sezione III
Disposizioni comuni alle sezioni precedenti

Art. 18. - Atti costitutivi e statutari delle imprese di proprietà dello Stato.
Gli atti costitutivi e gli statuti delle imprese di proprietà dello Stato, come pure ogni loro modificazione sono approvati con decreto del Ministero per l’Economia Corporativa, di concreto con il Ministero per le Finanze.

Art. 19.- Statuti e regolamenti delle imprese di proprietà privata.
Entro il 30 giugno 1944 tutte le imprese a capitale privato dovranno provvedere ad adeguare gli statuti alle norme contenute nel presente decreto. Le imprese individuali non regolate da statuto dovranno redigere il regolamento entro il termine suddetto. Statuti e regolamenti saranno sottoposti nel termine di 30 giorni all’omologazione del Tribunale competente per territorio che, riscontratane la regolarità e la rispondenza al presente decreto ed alle altre leggi vigenti in materia, ne ordinerà la trascrizione nel registro delle imprese.

Art. 20. - Modalità di elezione dei rappresentanti dei lavoratori.
I rappresentanti dei lavoratori chiamati a far parte degli organi delle imprese socializzate, siano esse di proprietà dello Stato o do proprietà privata, sono eletti con votazione segreta da tutti i lavoratori dell’impresa: operai, impiegati tecnici, impiegati amministrativi, e dirigenti, su una lista formata dai sindacati comunali delle singole categorie. La lista comprenderà un numero di lavoratori multiplo di quello dei rappresentanti da eleggere e proporzionalmente alle singole categorie dei lavoratori dell’impresa.

Il capo dell’impresa e gli amministratori

Art. 21. - Responsabilità del capo dell’impresa.
Il capo dell’impresa, sia essa di proprietà privata, sia dello Stato, è personalmente responsabile di fronte allo Stato dell’andamento della produzione dell’impresa e può essere rimosso o sostituito a norma delle disposizioni di cui agli articoli seguenti oltre che nei casi previsti dalle vigenti leggi, quando la sua attività non risponda alle esigenze dei piani generali di produzione e alle direttive della politica sociale dello Stato.

Art. 22. - Sostituzione del capo dell’impresa di proprietà dello Stato.
Nell’impresa di proprietà dello Stato, la sostituzione del capo dell’impresa è disposta dal Ministero per l’Economia Corporativa, di concerto con il Ministero per le Finanze, d’ufficio o su proposta dello Istituto Gestione e Finanziamento o del consiglio di amministrazione o dei sindaci, premessi gli opportuni accertamenti.

Art. 23. - Sostituzione del capo dell’impresa privata a capitale sociale.
Nelle società per azioni, la sostituzione del capo dell’impresa è deliberata dall’assemblea. Nelle altre imprese a capitale sociale la sostituzione del capo dell’impresa è regolata dagli atti costitutivi, statuti e regolamenti, oppure può essere promossa dal consiglio di amministrazione, con la stessa procedura prevista dagli articoli 24 e seguenti per le imprese private a capitale individuale. E’ in facoltà del Ministero per l’Economia corporativa di provvedere alla sostituzione d’ufficio del capo dell’impresa quando egli dimostri di non possedere senso di responsabilità e manchi ai doveri indicati dall’articolo 21.

Art. 24. - Sostituzione del capo dell’impresa a capitale individuale.
Nelle imprese private a capitale individuale l’imprenditore, capo dell’impresa, può essere sostituito solo in seguito a sentenza della Magistratura del lavoro che ne dichiari la responsabilità. L’azione per la dichiarazione di responsabilità può essere provocata dal consiglio di gestione dell’impresa, dall’Istituto di Gestione e di Finanziamento, qualora interessato nell’impresa, o dal Ministero per l’Economia Corporativa, mediante istanza al Procuratore di Stato presso la Corte di Appello competente per territorio.

Art. 25. - Procedura davanti alla Magistratura del lavoro.
La Magistratura del lavoro, sentito l’imprenditore, il Pubblico Ministero, il consiglio di gestione dell’impresa, o dell’Istituto di Gestione e Finanziamento, se interessato, premessi gli opportuni accertamenti, dichiara con sentenza la responsabilità dell’imprenditore. Contro la sentenza è ammesso ricorso per Cassazione a norma dell’art. 426 del Cod. Pr. Civ.

Art. 26. - Sanzioni contro il capo dell’impresa.
A seguito della sentenza che dichiara la responsabilità dell’imprenditore, il Ministero per l’Economia Corporativa prenderà quei provvedimenti amministrativi che riterrà del caso affidando, se occorre, la gestione dell’impresa ad una cooperativa da costituirsi fra i dipendenti dell’impresa medesima.

Art. 27. - Misure cautelari.
Pendente l’azione di cui agli articoli precedenti, il Ministero per la Economia Corporativa può sospendere con proprio decreto, l’imprenditore capo dell’impresa dalla sua attività e nominare un commissario per la temporanea amministrazione dell’impresa.

Art. 27. - Misure cautelari.
Pendente l’azione di cui agli articoli precedenti, il Ministero per la Economia Corporativa può sospendere con proprio decreto, l’imprenditore capo dell’impresa dalla sua attività e nominare un commissario per la temporanea amministrazione dell’impresa.

Art. 28. - Responsabilità del consiglio di gestione.
Qualora il consiglio d’amministarzione dell’impresa, sia di prorpietà dello Stato , sia di proprietà privata, dimostri di non possedere sufficiente senso di responsabilità nell’assolvlimento dei compiti affidatigli per l’adeguamento dell’attività dell’impresa alle esigenze dei piani di produzione e della politica sociale della Repubblica, il Ministero per l?economia Corporativa, di concreto con il ministero per le finanze, può disporre, premessi gli opportuni accertamenti, lo scioglimento del consiglio e la nomina di un commissario per la temporanea gestione dell’impresa. L’intervento del Ministero per l’Economia Corporativa può avvenire di ufficio o su istanza dell’Istituto di Gestione e Finanziamento se interessato, o del capo dell’impresa, o dell’assemblea, o dei sindaci.

Art. 29. - Sanzioni penali.
Al capo dell’impresa ed ai membri del consiglio di amministrazione di essa, sia di proprietà dello Stato, sia di proprietà privata, sono applicabili tutte le sanzioni penali previste dalle leggi per gli imprenditori, soci e amministratori delle società commerciali.

(Titolo II)
SEZIONE IV
Responsabilità del capo dell’impresa e degli amministratori

Art. 30. - Passaggio delle imprese in proprietà dello Stato.
La prorpietà di imprese che impegnino settori base per l’indipendenza politica ed economica del Paese, nonchè di imprese fornitrici di materie prime, di energia e di servizi indispensabili al regolare svolgimento della vita sociale, può essere assunta dallo Stato secondo le norme del presente decreto. Quando l’impresa comprende aziende aventi attività produttiva diversa, lo Stato può assumere la proprietà di parte soltanto della impresa stessa. Lo Stato può inoltre partecipare alla formazione del capitale delle imprese private.

Art.31. - Determinazione della impresa da passare in proprietà dello Stato.
Con decreto del Capo dello Stato, sentito il consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per l’Economia Corporativa, di concreto col Ministro per le Finanze, saranno di volta in volta determinate le imprese di cui lo Stato intenda assumere la proprietà.

Art.32. - Sottoposizione a sindacato, nomina dei sindacatori e di commissari di Governo.
Con lo stesso decreto di cui allo articolo precedente e con decreti successivi, le imprese per le quali sia stato decviso il passaggio in proprietà dello Stato, vengono sottoposte al sindacato con la procedura di cui alla legge 17 luglio 1942 n. 1100, e vengono nominati i sindacatori. Potrà anche essere affidata ad uno degli amministratori dell’impresa la gestione straordinaria di questa, in qualità di commissario del Governo.

Art. 33. - Nullità dei negozi che modificano il rapporto di proprietà del capitale.
Saranno considerati nulli i negozi fra vivi che comunque modificaino il rapporto di proprietà nei riguardi dei titoli azionari rappresentanti il capitale delle imprese, per le quali viene deciso il passaggio in proprietà dello Stato, effettuati dal giorno dell’entrata in vigore del provvedimento che decide il passaggio di proprietà.

Art. 34. - Amministrazione del capitale delle imprese di proprietà dello Stato.
Il capitale delle imprese assunte in proprietà dalla Stato è amministrato per mezzo di un Istituto di Gestione e Finanziamento, ente pubblico con propria personalità giuridica. La costituzione dll’Istituto e l’approvazione del relativo statuto saranno disposte con separati provvedimenti.

Art. 35. - Compito dell’Istituto di Gestione e Finanziamento.
L’Istituto di Gestione e Finanziamento controlla l’attività delle imprese di cui all’articolo 30, secondo le direttive del Ministero per l’Economia Corporativa ed amministra altresì le partecipazioni assunte dallo Stato in imprese private.

Art. 36. - Trasformazione delle quote di capitale.
Le quote di capitale già investito nelle imprese che passano in proprietà dello Stato vengono sostituite da quote di credito dei singoli portatori verso l’Istituto di Gestione e Finanziamento, rappresentate da titoli emessi dall’Istituto medesimo ai sensi dei successivi articoli.

Art. 37. - Valore di trasferimento delle quote di capitale.
La sostituzione delle quote di capitale già investito in ciascuna impresa che passa in proprietà dello Stato con i titoli dell’Istituto di Gestione e Finanziamento viene effettuata per un ammontare pari al valore reale di dette quote di capitale.

Art. 38. - Determinazione del valore delle quote di capitale.
Il valore reale delle quote di capitale delle imprese da trtasferire in proprietà dello Stato saraà determinato con decreto del Ministero per l’Economia Corporativa, di concreto con il Ministero per le Finanze, su proposta dell’Istituto di Gestione e Finanziamento, in contraddittorio con gli amministratori dell’impresa. Contro il decreto del Ministero per l’Economia Corporativa è ammesso ricorso, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, al Consiglio di Stato in sede di giurisdizione da parte degli amministratori dell’impresa o di tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale.

Art. 39. - Caratteristiche dei titoli dell’Istituto di Gestione e Finanziamento.
I titoli dell’Istituto di Gestione e Finanziamento sono nominativi, negoziabili e trasferibili e a reddito variabile. Essi vengono emessi in serie distinte corrispondenti a singoli settyori di produzione. Per ciascuna serie il reddito sarà annualmente determinato dal Comitato dei Ministri per la Difesa del Risparmio e l’Esercizio del Credito, su proposta dell’Istituto di Gestione e Finanziamento, tenuto presente l’andamento dei relativi settori produttivi e quello generale della produzione.

Art. 40. - limitazioni alla negoziabilità dei titoli.
E’ demandata al Comitato dei Ministri per la Difesa del Risparmio e l’Esercizio del Credito la limitazione della negoziabilità dei titoli dell’Istituto di Gestione e Finanziamento, emessi in sostituzione di quote di capitale, e anche l’iscrizione nei libri dell’Istituto di Credito dei titolari di tali quote, senza che venga effettuata la materiale consegna dei titoli.

Art. 41. - Modalità del passaggio di prorpietà allo Stato
Con decreto che dispone il trapasso dell’imprese allo Stato verranno stabilite le norme integrative e di esecuzione, le modalità e i termini del trapasso medesimo, nonchè quelle altre norme, modalità e termini che si renderanno necessari ed opportuni per il trasferimento del capitale allo Stato e per l’assegnazione e distribuzione dei titoli dell’Istituto di Gestione e Finanziamento agli aventi diritto.


(Titolo III)

Art. 42. - Determinazione degli utili.
Gli utili netti delle imprese risultano dai bilanci compilati secondo le norme del Codice Civile e sulla base di una contabilità aziendale che potrà successivamente essere unificata con opportuni provvedimenti di legge.

Art. 43. - Remunerazione del capitale.
Sugli utili netti, dopo le assegnazioni di legge alla riserva, e la costituzione di ventuali riserve speciali, che saranno stabilite dagli statuti e regolamenti, è ammessa una remunerazione al capitale investito nell’impresa in una misura massima fissata per i singoli settori produttivi dal Comitato ministeriale per la tutela del risparmio e l’esercizio del credito.

Art. 44. - Assegnazione degli utili ai lavoratori.
Gli utili che residueranno dalle assegnazioni di cui all’articolo precedente verranno ripartiti tra i lavoratori: operai, impiegati tecnici amministrativi e dirigenti, in rapporto all’entità delle remunerazioni percepite nel corso dell’anno. Tale ripartizione non potrà comunque eccedere il 30% del complesso delle retribuzioni nette corrisposte ai lavoratori nel corso dell’esercizio. Le eccedenze saranno destinate ad una Cassa di compensazione, amministrata dall’Istituto di Gestione e Finanziamento e destinata a scopi di natura sociale e produttiva. Con separato provvedimento del Ministero per l’Economia Corporativa, di concreto col Ministero per le Finanze, sarà approvato il regolamento di tale Cassa.

Art. 45. - Le quote di utili.
La quota di utile delle imprese a capitale individuale da volgere a favore dei lavoratori dovrà essere commisurata ad una percentuale del reddito accertato ai fini della imposta di ricchezza mobile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale d’Italia” e iscritto, munito del sigillo dello Stato, nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti, entrerà in vigore il giorno che sarà stabilito con successivo decreto del Duce della Repubblica Sociale Italiana.

RSI

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA



CAPO I
LA NAZIONE - LO STATO

1 – La Nazione Italiana è un organismo politico ed economico nel quale compiutamente si realizza la stirpe con i suoi caratteri civili, religiosi, linguistici, giuridici, etici e culturali. Ha vita, volontà, e fini superiori per potenza e durata a quelli degli individui, isolati o raggruppati, che in ogni momento ne fanno parte.
2 – Lo Stato italiano è una Repubblica sociale. Esso costituisce l'organizzazione giuridica integrale della Nazione.
3 – La Repubblica Sociale Italiana ha come scopi supremi: 1) la conquista e la conservazione della libertà dell'Italia nel mondo, perché questa possa esplicare e sviluppare tutte le sue energie e assolvere, nel consorzio internazionale fondato sulla giustizia, la missione civile affidatale da Dio, segnata dai ventisette secoli della sua storia, voluta dai suoi profeti, dai suoi martiri, dai suoi eroi, dai suoi geni [le parole "voluta dai suoi profeti, dai suoi martiri, dai suoi eroi, dai suoi geni" sono state cancellate da Mussolini e sostituite con la congiunzione "e"], vivente nella coscienza nazionale; 2) il benessere del popolo lavoratore, mediante la sua elevazione morale e intellettuale, l'incremento della ricchezza del paese e un'equa distribuzione di questa, in ragione del rendimento di ognuno nell'utilità [le parole "nell'utilità" sono state cancellate da Mussolini e sostituite con le parole "nella comunità"] nazionale.
4 – La capitale della Repubblica Sociale Italiana è Roma.
5 – La bandiera nazionale è quella tricolore: verde, bianca, rossa, col fascio repubblicano sulla punta dell'asta.
6 – La religione cattolica apostolica e romana è la sola religione della Repubblica Sociale Italiana.
7 – La Repubblica Sociale Italiana riconosce la sovranità della Santa Sede nel campo internazionale, come attributo inerente alla sua natura, in conformità alla sua tradizione e alle esigenze della sua missione nel mondo. La Repubblica Sociale Italiana riconosce alla Santa Sede la piena proprietà e la esclusività ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana sulla Città del Vaticano.
8 – I rapporti tra la Santa Sede e la Repubblica Sociale Italiana si svolgono nel sistema concordatario, in conformità dei Trattati e del Concordato vigenti.
9 – Gli altri culti sono ammessi, purché non professino principi e non seguano riti contrari all'ordine pubblico e al buon costume. L'esercizio anche pubblico di tali culti è libero, con le sole limitazioni e responsabilità stabilite dalla legge.


CAPO II
STRUTTURA DELLO STATO
10 – La sovranità promana [da] tutta la Nazione.
11 – Sono organi supremi della Nazione: il Popolo e il Duce della Repubblica.


§ I
Il popolo - La rappresentanza
12 – Il popolo partecipa integralmente, in modo organico e permanente, alla vita dello Stato e concorre alla determinazione delle direttive, degli istituti e degli atti idonei al raggiungimento dei fini della Nazione, col suo lavoro, con la sua attività politica e sociale, mediante gli organismi che si formano nel suo seno per esprimere gli interessi morali, politici ed economici delle categorie di cui si compone, e attraverso l'Assemblea costituente e la Camera dei rappresentanti del lavoro.
13 – Nell'esplicazione delle sue funzioni sociali lo Stato, secondo i principi del decentramento, si avvale, oltre che dei propri organi diretti, di tutte le forze della Nazione, organizzandole giuridicamente in enti ausiliari territoriali e istituzionali, ai quali concede una sfera di autonomia ai fini dello svolgimento dei compiti loro assegnati nel modo più efficace e più utile per la Nazione.


SEZIONE I
L'ASSEMBLEA COSTITUENTE
14 – L'Assemblea Costituente è composta da un numero di membri pari a 1 ogni 50.000 cittadini. Deve essere l'espressione di tutte le forze vive della Nazione e pertanto debbono farne parte:
1) per ragione delle loro funzioni: coloro che, al momento della riunione della Costituente, fanno parte del Governo della Repubblica e ricoprono determinate cariche nell'amministrazione centrale e periferica dello Stato, nella magistratura, nell'ordine scolastico, in enti locali territoriali e istituzionali, in organismi politici e culturali ai quali lo Stato abbia riconosciuti o assegnati compiti di alto interesse nazionale.
La legge stabilisce le cariche che importano in chi le ricopre appartenenza alla Costituente.
I membri di diritto non possono superare un terzo dei componenti della Costituente;
2) per elezione popolare, coloro che siano designati a far parte della Costituente dagli appartenenti alle organizzazioni riconosciute dallo Stato quali rappresentanti:
– dei lavoratori (imprenditori, operai, impiegati, tecnici, dirigenti) dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, del credito e dell'assicurazione, delle professioni e arti, dell'artigianato e della cooperazione;
– dei dipendenti dallo Stato e dagli enti pubblici;
– degli ex-combattenti per la causa nazionale, e, in particolare, dei decorati e dei volontari;
– delle famiglie dei caduti per la causa nazionale;
– delle famiglie numerose;
– degli italiani all'estero;
– delle altre categorie che in dati momenti della vita nazionale siano riconosciute, per legge, espressione di importanti interessi pubblici.
La legge stabilisce i requisiti e le forme per il riconoscimento di tali organizzazioni, nonché, per ciascuna di esse, il numero e i modi dell'elezione dei rappresentanti nella Costituente.
15 – La Costituente elegge il Duce della Repubblica Sociale Italiana.
Delibera:
1) sulla riforma della Carta costituzionale o sulle deroghe eccezionali alle norme della stessa;
2) sugli argomenti di supremo interesse nazionale che il Duce intenda sottoporle, o sui quali la decisione della Costituente sia richiesta dalla Camera dei rappresentanti del lavoro, con una maggioranza di almeno due terzi dei suoi membri di [sic, al posto di "in"] carica.
16 – La Costituente è convocata dal Duce che ne fissa l'ordine del giorno.
Nel caso di richiesta della Camera dei rappresentanti del lavoro, ai sensi dell'articolo precedente, la convocazione deve aver luogo entro un mese dal voto e nell'ordine del giorno debbono essere inseriti gli argomenti indicati dalla Camera.
In caso di impedimento del Duce, la Costituente è convocata dal Capo del Governo.
In caso di morte del Duce la Costituente deve esser convocata per la nomina del successore, entro un mese dalla morte.


SEZIONE II
LA CAMERA DEI RAPPRESENTANTI DEL LAVORO
17 – La Camera dei rappresentanti del lavoro è composta di un numero di membri pari a 1 ogni 100.000 abitanti, eletti col sistema del suffragio universale diretto da tutti i cittadini lavoratori maggiori degli anni 18.
Di essa inoltre fanno parte di diritto il Capo del Governo, nonché i Ministri e Sottosegretari di Stato.
18 – Sono considerati lavoratori coloro che sono rappresentati da un'Associazione professionale riconosciuta e i dipendenti da enti eventualmente esenti dall'inquadramento.
Sono, agli effetti dell'elettorato attivo, equiparati ai lavoratori:
1) coloro che hanno cessato di lavorare per ragioni di invalidità o vecchiaia;
2) coloro che seguono regolarmente un corso di studi, in istituti scolastici statali o pareggiati;
3) coloro che siano disoccupati involontari, o svolgano attività, da determinarsi per legge, fuori del campo della disciplina professionale.
19 – Possono essere eletti rappresentanti del lavoro coloro che siano in possesso di tutti i seguenti requisiti:
1) Siano maggiori degli anni 25, oppure siano decorati al valor militare o civile, volontari di guerra, mutilati o feriti di guerra o comunque per la causa nazionale, maggiori degli anni 21;
2) siano elettori;
3) non abbiano subito condanne per delitti o atti incompatibili colla dignità e il prestigio di rappresentanti del lavoro. La legge determina tali delitti o atti, escludendo quelli compiuti per ragioni di convinzioni politiche.
20 – I membri della Camera rappresentano tutto il popolo lavoratore, e non gli appartenenti alle circoscrizioni territoriali o alle categorie professionali che li hanno eletti.
21 – I rappresentanti del lavoro non possono essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni se non dopo aver prestato il giuramento dinanzi a Dio e ai Caduti della patria di servire con fedeltà la Repubblica Sociale Italiana, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi, nel solo intento del bene della Nazione.
22 – I rappresentanti del lavoro hanno il dovere di esprimere le loro opinioni e di dare i loro voti secondo coscienza e per i fini della loro funzione.
Sono liberi e insindacabili nell'esercizio delle loro funzioni.
23 – I rappresentanti del lavoro non possono essere arrestati, salvo il caso di flagranza di delitto, né processati, senza l'autorizzazione preventiva della Camera.
24 – I rappresentanti del lavoro restano in carica per tutta la durata della legislatura (art. 25). E sono rieleggibili.
Decadono però dalla loro funzione:
1) se tradiscono il giuramento prestato;
2) se perdono alcuno dei requisiti per la loro eleggibilità;
3) se trascurano i doveri della funzione rimanendo assenti per dieci sedute consecutive della Camera, senza autorizzazione da accordarsi dal Presidente (art. 34); qualora concorrano giustificati motivi.
25 – I lavori della Camera sono divisi in legislature.
Ogni legislatura dura cinque anni, ma può essere sciolta anche prima, nel caso stabilito dal presente Statuto.
La fine di ciascuna legislatura è stabilita con decreto del Duce, su proposta del Capo del Governo (art. 50).
Il decreto fissa anche la data di convocazione dell'Assemblea per ascoltare il discorso del Duce, col quale si inizia la legislatura successiva.
26 – La Camera dei rappresentanti del lavoro collabora col Duce e col Governo per la formazione delle leggi.
Per l'esercizio dell'ordinaria funzione legislativa la Camera è periodicamente convocata dal Capo del Governo.
27 – Il potere di proposizione delle leggi spetta al Duce (art. 41) e ai rappresentanti del lavoro (art. 49).
28 – La Camera esercita le sue funzioni per mezzo dell'Assemblea plenaria, della Commissione generale del bilancio e delle Commissioni legislative.
29 – È di competenza esclusiva della Assemblea plenaria la discussione e l'approvazione:
1) dei disegni di legge concernenti: le attribuzioni e le prerogative del Capo del Governo; la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche; l'ordinamento professionale; i rapporti fra lo Stato e la Santa Sede; i trattati internazionali che importino variazioni al territorio dello Stato e delle Colonie; l'ordinamento giudiziario, sia ordinario che amministrativo; le deleghe legislative di carattere generale;
2) dei progetti di bilancio e di rendiconto consuntivo dello Stato, delle aziende autonome statali e degli enti pubblici economici di importanza nazionale la cui gestione sia rilevante per il bilancio dello Stato;
3) dei disegni di legge per i quali tale forma di discussione sia richiesta dal Governo o dall'Assemblea, oppure proposta dalle Commissioni e autorizzata dal Capo del Governo;
4) delle proposte di sottoporre alla Costituente la decisione di argomenti di supremo interesse nazionale.
30 – Le sedute dell'Assemblea plenaria sono pubbliche.
Però la riunione può esser tenuta in segreto, quando lo richiedano il Capo del Governo o almeno venti [cancellato da Mussolini e corretto con "cinquanta"] dei rappresentanti del lavoro.
Le votazioni hanno sempre luogo in modo palese.
31 – Le commissioni legislative sono costituite, in relazione a determinate attività nazionali, dal Presidente della Camera.
Esse eleggono nel proprio seno il Presidente; a questo spetta convocarle.
32 – Sono [sic, al posto di "È"] di competenza delle Commissioni la emanazione delle norme giuridiche, aventi oggetto diverso da quello indicato nell'art. 28 e che importano creazione, modifica o perdita dei diritti soggettivi dei cittadini, salvo che la legge ne attribuisca la competenza anche ad altri enti e organi.
La legge determina i modi, le forme e i termini per la discussione e l'approvazione dei disegni di legge sottoposti alle Commissioni legislative.
33 – Le deliberazioni dell'Assemblea plenaria e delle Commissioni sono prese a maggioranza assoluta, salvo il caso dell'art. 15.
Nessuna deliberazione è valida se non [è] presa con la presenza di almeno due terzi e col voto di almeno la metà dei rappresentanti del lavoro in carica.
34 – La Camera:
– provvede alla approvazione e modifica del suo regolamento;
– elegge, al principio di ogni legislatura, il proprio Presidente e i Vice-Presidenti.
Il Presidente nomina alle altre cariche stabilite dal regolamento della Camera.


§ II
Il Duce della Repubblica Sociale Italiana
35 – Il Duce della Repubblica Sociale Italiana è il Capo dello Stato.
Quale supremo interprete della volontà nazionale, che è la volontà dello Stato, realizza in sé l'unità dello Stato.
36 – È eletto dall'Assemblea Costituente. Dura in carica cinque [cancellato da Mussolini e corretto con "sette"] anni. È rieleggibile [Mussolini ha aggiunto le parole "una volta sola"].
37 – All'atto dell'assunzione delle sue funzioni, deve prestare giuramento dinanzi a Dio e ai Caduti per la Patria, di servire la Repubblica Sociale Italiana con tutte le sue forze e di ispirarsi in ogni atto del suo ufficio all'interesse supremo della Nazione e alla giustizia sociale.
38 – Il Duce non è responsabile verso alcun altro organo dello Stato per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni.
39 – Il Duce comanda tutte le forze armate, in tempo di pace a mezzo del Ministro per la Difesa Nazionale, in tempo di guerra a mezzo del Capo di Stato Maggiore Generale; dichiara la guerra; fa i trattati internazionali, dandone comunicazione alla Costituente o alla Camera dei rappresentanti del lavoro appena che ritenga ciò consentito dai supremi interessi dello Stato.
I trattati che importino variazioni nel territorio dello Stato, limitazioni o accrescimenti della sua sovranità o oneri per le finanze, non diventano esecutivi se non dopo avere ottenuto l'approvazione della Costituente o della Camera dei rappresentanti del lavoro, ai sensi di questa Costituzione.
40 – Il Duce esercita il potere legislativo in collaborazione con il Governo e con la Camera dei rappresentanti del lavoro.
41 – Il Duce convoca ogni anno la Camera. Può prorogarne le sessioni.
42 – Qualora ravvisi il dissenso politico tra il popolo dei lavoratori e la Camera, il Duce può scioglierla, convocandone un'altra nel termine di tre mesi.
43 – Il Duce presenta alla Camera i disegni di legge per mezzo del Governo.
44 – Il Duce sanziona le leggi.
45 – Al Duce appartiene il potere esecutivo. Esso lo esercita direttamente e a mezzo del Governo.
Il Duce promulga le leggi.
Il Duce nomina a tutte le cariche dello Stato.
Con decreto del Duce, sentito il Consiglio dei Ministri, sono emanate le norme giuridiche per disciplinare:
1) l'esecuzione delle leggi;
2) l'uso delle facoltà spettanti al potere esecutivo;
3) l'organizzazione e il funzionamento delle amministrazioni dello Stato, e di altri enti pubblici indicati dalla legge.
Con decreto del Duce, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, possono emanarsi norme aventi forza di legge:
1) quando il Governo sia a ciò delegato da una legge;
2) nei casi di urgente e assoluta necessità sulla materia di competenza dell'Assemblea generale e delle Commissioni legislative della Camera, nonché per la messa in vigore dei disegni di legge su cui le Commissioni legislative non abbiano deliberato nei termini fissati dalla legge. In questi casi il Decreto del Duce deve essere a pena di decadenza presentato alla Camera, per la conversione in legge, entro sei mesi dalla sua pubblicazione. Se la Camera non l'approvi e decorrano due anni dalla pubblicazione, senza che sia intervenuta la conversione, il decreto cessa di aver vigore.
46 – Il Duce ha il diritto di amnistia, di grazia e di indulto.
47 – Al Duce spetta di istituire ordini cavallereschi e stabilirne gli statuti.
48 – I titoli di nobiltà sono mantenuti a coloro che vi hanno diritto. Al Duce spetta di conferirne di nuovi.


§ III
Il Governo
49 – Il Governo della Repubblica è costituito dal Capo del Governo e dai Ministri.
50 – Il Capo del Governo è nominato e revocato dal Duce.
È responsabile verso il Duce dell'indirizzo generale politico del Governo.
51 – Il capo del Governo dirige e coordina l'opera dei Ministri, convoca il consiglio dei Ministri, ne fissa l'ordine del giorno e lo presiede.
52 – Nessuno oggetto può esser posto all'ordine del giorno della Camera, senza il previo assenso del Capo del Governo.
53 – L'assenso del Capo del Governo è necessario per presentazione alla Camera delle proposte di legge di iniziativa dei rappresentanti del lavoro.
54 – I Ministri sono nominati e revocati dal Duce su proposta del Capo del Governo.
Sono responsabili verso il Duce e verso il Capo del Governo di tutti gli atti e provvedimenti dei loro Ministeri.
55 – I sottosegretari di Stato sono nominati e revocati dal Duce, su proposta del Capo del Governo, sentito il Ministro competente.
56 – A giudicare dei reati commessi da un Ministro con abuso delle sue funzioni, è competente la Camera costituita in Corte giurisdizionale. L'azione è esercita da Commissari nominati all'inizio di ogni legislatura e sostituiti in caso di vacanza, dal Presidente della Camera.
Contro le sentenze pronunziate dalla Camera come Corte giurisdizionale non è dato alcun ricorso.


§ IV
Le forze armate
57 – Le forze armate hanno lo scopo di combattere per la difesa dell'onore, della libertà e del benessere della Nazione.
Esse comprendono l'Esercito, la Marina da guerra, l'Aeronautica.
58 – La bandiera di combattimento per le forze armate è il tricolore, con fregio e una frangia marginale di alloro, e ai quattro lati il fascio repubblicano, una granata, un'àncora e un'aquila.
59 – La coscrizione militare è un servizio d'onore per il popolo italiano, ed un privilegio per la parte più eletta di esso.
Tutti i cittadini hanno il diritto e il dovere di servire in armi la Nazione, quando ne abbiano la idoneità fisica e non si trovino nelle condizioni di indegnità morale, stabilite dalla legge.
60 – Al Duce soltanto spettano nei riguardi delle forze armate i poteri di coordinamento; di nomina e di promozione, di ispezione, di dislocazione delle truppe, di mobilitazione.


§ V
La giurisdizione
61 – La giurisdizione garantisce l'attuazione del diritto positivo nello svolgimento dei fatti e dei rapporti giuridici.
62 – Le sentenze sono emanate nel nome della Legge, della quale esse realizzano la volontà.
63 – La funzione giurisdizionale è esercitata dai giudici, collegiali o unici, nominati dal Duce.
La loro organizzazione, la loro competenza per materia e per territorio, la procedura che debbono seguire nello svolgimento delle loro funzioni, sono regolate dalla legge.
64 – Una sola Suprema Corte di cassazione è costituita per tutta la Repubblica. Essa ha sede in Roma.
Ad essa spetta di assicurare un'uniforme interpretazione e applicazione del diritto da parte dei giudici di merito, e di risolvere i conflitti di attribuzione tra l'autorità giudiziaria e quella amministrativa.
65 – Nell'esercizio delle sue funzioni è garantita piena indipendenza alla magistratura: questa è vincolata dalla legge e soltanto dalla legge.
66 – Nessuno può esser punito per un fatto che non sia espressamente preveduto dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite, né senza un giudizio svolto con le regole da essa fissate.
67 – Nei casi che debbono essere determinati con legge approvata dall'Assemblea della Camera, possono essere istituiti tribunali straordinari per un tempo limitato, e per determinati delitti.
La giurisdizione dei tribunali militari non può essere estesa a cittadini non in servizio militare se non in tempo di guerra e per i reati espressamente preveduti dalla legge.
68 – Quando lo Stato e gli altri enti pubblici agiscono nel campo del diritto privato sono pienamente soggetti al codice civile e alle altre leggi.
69 – Gli organi amministrativi dello Stato e degli altri enti pubblici debbono ispirarsi nell'esercizio delle loro funzioni alla realizzazione del principio della giustizia nell'amministrazione.
70 – Colui che sia stato leso da un atto amministrativo in suo interesse legittimo, dopo l'esperimento dei ricorsi gerarchici, in quanto ammessi, può proporre contro l'atto stesso ricorso per violazione di legge, eccesso di potere e incompetenza dinanzi agli organi della giustizia amministrativa. Questi, oltre alla generale competenza di legittimità, hanno competenza di merito nei casi stabiliti dalla legge.


§ VI
La difesa della stirpe
71 – La Repubblica considera l'incremento demografico come condizione per l'ascesa della Nazione e per lo sviluppo della sua potenza militare, economica, civile.
72 – La politica demografica della Repubblica si svolge con tre finalità essenziali: numero, sanità morale e fisica, purità della stirpe.
73 – Presupposto della politica demografica è la difesa della famiglia, nucleo essenziale della struttura sociale dello Stato.
La Repubblica la attua proteggendo e consolidando tutti i valori religiosi e morali che cementano la famiglia, e in particolare:
– col favore accordato al matrimonio, considerato anche quale dovere nazionale e fonte di diritti, perché esso possa raggiungere tutte le sue alte finalità, prima: la procreazione di prole sana e numerosa;
– col riconoscimento degli effetti civili al sacramento del matrimonio, disciplinato nel diritto canonico;
– col divieto di matrimonio di cittadini italiani con sudditi di razza ebraica, e con la speciale disciplina del matrimonio di cittadini italiani con sudditi di altre razze o con stranieri;
– con la tutela della maternità;
– con la prestazione di aiuti e assistenza per il sostenimento degli oneri familiari. Speciali agevolazioni spettano alle famiglie numerose.
74 – La protezione dell'infanzia e della giovinezza è un'elevata funzione pubblica, che la Repubblica svolge, anche a mezzo appositi istituti, con l'ingerenza nell'attività educativa familiare (art. 76), con la protezione della filiazione illegittima e con l'assistenza tutelare dei minori abbandonati.


§ VII
L'educazione e l‘istruzione del popolo


SEZIONE I
Dell'Educazione
75 – La Repubblica pone tra i suoi principali compiti istituzionali l'educazione morale, sociale e politica del popolo.
76 – L'educazione dei figli, conforme ai principi della morale e del sentimento nazionale, è il supremo obbligo dei genitori.
Lo Stato, col rispetto dei diritti e dei doveri della patria potestà, invigila perché l'educazione familiare raggiunga i suoi fini di formare l'onesto cittadino, lavoratore e soldato, e si avvale degli ordinamenti scolastici per integrare e indirizzare l'opera della famiglia. Ove quest'opera manchi, provvede a sostituirla, affidandone lo svolgimento a istituti di pubblica assistenza o a privati.
77 – Organo fondamentale dell'educazione politica del popolo è il Partito fascista repubblicano.
Esso è riconosciuto come organo ausiliario dello Stato, e ha quali compiti essenziali:
– difendere e potenziare la rivoluzione, secondo i principi della dottrina di cui esso è assertore e depositario;
– suscitare e rafforzare nel popolo la coscienza, la passione, la [corretto da Mussolini in "la passione della"] solidarietà nazionale, e il dovere di subordinare tutti gli interessi individuali e collettivi, all'interesse supremo della libertà della Nazione nel mondo;
– diffondere nel popolo la conoscenza dei problemi internazionali e interni che interessano l'Italia.
78 – L'iscrizione al P.F.R. non importa alcun privilegio o speciale diritto. Essa importa il dovere di votarsi fino al limite estremo delle proprie forze, con assoluto disinteresse e purità d'intenti, alla causa nazionale.
Fuor del campo delle attività aventi carattere preminentemente politico, l'iscrizione al P.F.R. non è condizione né costituisce titolo di preferenza per l'assunzione o la conservazione di impieghi e cariche né per il trattamento morale ed economico dei lavoratori.


SEZIONE II
Dell'Istruzione
79 – La scuola si propone la formazione di una cultura del popolo, inspirata agli eterni valori della razza italiana e della sua civiltà.
80 – I programmi scolastici sono fissati in vista della funzione della scuola per l'educazione delle nuove generazioni.
81 – L'accesso agli studi e la loro prosecuzione sono regolati esclusivamente col criterio delle capacità e delle attitudini dimostrate. Collegi di Stato garantiscono la continuazione degli studi ai giovani capaci non abbienti.
82 – L'istruzione elementare, da impartirsi in scuole chiare e salubri, è obbligatoria e gratuita per tutti i cittadini della Repubblica.
83 – La Repubblica Sociale Italiana considera fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica l'insegnamento della Dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica: perciò l'insegnamento religioso è obbligatorio nelle scuole pubbliche elementari e medie. La legge può stabilire particolari casi di esenzione.
84 – La fondazione e l'esercizio di istituti privati di istruzione sono ammessi soltanto previa autorizzazione dello Stato e sotto controllo di questo sull'organizzazione, i programmi e la capacità morale e formazione scientifica degli insegnanti.


§ VIII
L'amministrazione locale
85 – I Comuni e le Provincie sono enti ausiliari dello Stato.
La loro istituzione e le loro circoscrizioni sono regolate dalla legge.
86 – I Comuni e le Provincie hanno come fine esclusivo la tutela degli interessi amministrativi dei cittadini che loro appartengono.
A tal fine sono muniti dallo Stato di poteri, che debbono esercitare coordinandoli e subordinandoli agli interessi superiori della Nazione.
Nello svolgimento delle loro funzioni i Comuni e le Province agiscono in modo autonomo, secondo i principi del decentramento amministrativo, ma sono sottoposti al controllo di legittimità e, nei casi stabiliti dalla legge, al controllo di merito degli organi diretti dallo Stato.
87 – Gli organi dell'amministrazione autonoma locale sono stabiliti dalla legge.
I Consigli comunali e provinciali sono eletti col sistema del suffragio universale diretto dai cittadini lavoratori residenti domiciliati nel territorio del Comune o della Provincia.
88 – I Consigli eleggono nel loro seno il Podestà del Comune e il Preside della Provincia.
La legge stabilisce le cause di incapacità, ineleggibilità, incompatibilità per le nomine a Podestà o a Preside.
Tali nomine sono soggette all'approvazione dello Stato, da darsi con decreto del Duce.


CAPO III
DIRITTI E DOVERI DEL CITTADINO
89 – La cittadinanza italiana si acquista e si perde alle condizioni e nei modi stabiliti dalla legge, sulla base del principio che essa è titolo d'onore da riconoscersi e concedersi soltanto agli appartenenti alla stirpe ariana italiana.
In particolare la cittadinanza non può essere acquistata da appartenenti alla razza ebraica e a razze di colore.
90 – I sudditi di razza non italiana non godono del diritto di servire l'Italia in armi, né, in genere, dei diritti politici: godono dei diritti civili entro i limiti segnati dalla legge, secondo il criterio della loro esclusione da ogni attività, culturale ed economica, che presenti un interesse pubblico, anche se svolgentesi nel campo del diritto privato.
In quanto non particolarmente disposto vale per essi, in quanto applicabile, il trattamento riservato agli stranieri.
91 – Fondamentale dovere del cittadino è quello di collaborare con tutte le sue forze, e in ogni campo della sua attività, al raggiungimento dei fini supremi della Repubblica Sociale Italiana, accettando volenterosamente e disciplinatamente, gli oneri, le restrizioni ed i sacrifici che rispondono alle esigenze nazionali, per il principio che non può essere veramente libero se non il cittadino della Nazione libera.
92 – Tutti i cittadini sono uguali dinanzi alla legge.
93 – I diritti civili e politici sono attribuiti a tutti i cittadini.
Ogni diritto soggettivo, pubblico e privato, importa il dovere dell'esercizio in conformità del fine nazionale per cui è concesso.
A questo titolo lo Stato ne garantisce e tutela l'esercizio.
94 – La libertà personale è garantita.
Nessuno può essere arrestato se non nei casi previsti e nelle forme prescritte dalla legge.
Nessun cittadino, arrestato in flagrante o fermato per misure preventive, può esser trattenuto oltre tre giorni senza un ordine dell'autorità giudiziaria nei casi previsti e nelle forme prescritte dalla legge.
95 – Il domicilio è inviolabile.
Tranne i casi di flagranza, nessuna visita o perquisizione domiciliare è consentita senza ordine dell'autorità giudiziaria nei casi previsti e nelle forme prescritte dalla legge.
96 – A ogni cittadino deve esser assicurata la facoltà di controllo, diretto o a traverso i suoi rappresentanti, e di responsabile critica sugli atti politici e su quelli della pubblica amministrazione, nonché sulle persone che li compiono o vi sono preposte.
97 – La libertà di parola, di stampa, d'associazione, di culto è riconosciuta dalla Repubblica come attributo essenziale della personalità umana e come strumento utile per gli interessi e per lo sviluppo della Nazione.
Deve esser garantita fino al limite in cui è compatibile con le preminenti esigenze dello Stato e con la libertà degli altri individui.
98 – L'organizzazione politica è libera.
I partiti possono esplicare la loro attività di propaganda delle loro idee e dei loro programmi, purché non in contrasto con i fini supremi della Repubblica.
99 – L'organizzazione professionale è libera. Ma soltanto la Confederazione unitaria del lavoro della tecnica e delle arti, o le associazioni ad essa aderenti e riconosciute dallo Stato, rappresentano legalmente gli interessi di tutte le categorie produttive e sono munite di pubblici poteri per lo svolgimento delle loro funzioni.
100 – È vietata, salva la preventiva autorizzazione dello Stato nel territorio della Repubblica la costituzione di associazioni aderenti a organizzazioni sindacali o politiche straniere o internazionali, o che ne costituiscano sezioni o comunque conservino con esse collegamenti.
101 – È vietata nel territorio della Repubblica la costituzione di società segrete.


CAPO IV
STRUTTURA DELL'ECONOMIA NAZIONALE


§ I
La produzione e il lavoro


SEZIONE I
La Produzione
102 – Il complesso della produzione è unitario dal punto di vista nazionale. Suoi obiettivi sono il benessere dei singoli e lo sviluppo della potenza della Nazione.
103 – Nel campo della produzione la Repubblica si propone di conseguire l'indipendenza economica della Nazione, condizione e garanzia della sua libertà politica nel mondo.
A tale scopo la Repubblica, oltre a promuovere in tutti i modi l'aumento, il perfezionamento della produzione e la riduzione dei costi, fissa, a mezzo dei suoi organi e degli enti idonei, le direttive e i piani generali della produzione nazionale o di settori di questa.
All'osservanza di tali direttive e al successo di tali piani sono impegnati tutti i lavoratori, sia nella determinazione degli indirizzi, che nello svolgimento dell'attività produttiva.
104 – Nei rapporti tra le categorie dei vari rami della produzione nazionale, come nel seno di ogni singola impresa, si attua la collaborazione dei diversi fattori della produzione tra loro, il contemperamento dei loro interessi, la loro subordinazione agli interessi superiori della Nazione.
105 – La Repubblica considera la proprietà privata frutto del lavoro e del risparmio individuale, come completamento e mezzo di esplicazione della personalità umana, e ne riconosce la funzione sociale e nazionale, quale un mezzo efficace per sviluppare e moltiplicare la ricchezza e per porla a servizio della Nazione.
A questi titoli la Repubblica rispetta e tutela il diritto di proprietà privata e ne garantisce l'esercizio e i trasferimenti sia per atto fra i vivi che per successione legittima o testamentaria, secondo le regole stabilite dal codice civile e dalle altre leggi.
106 – La Repubblica protegge con particolare cura la proprietà rurale, di interesse vitale per l'economia nazionale e per la sanità morale e fisica della stirpe. Perciò favorisce con ogni mezzo il ritorno ai campi, con la costruzione di case coloniche, con le agevolazioni all'acquisto della piccola proprietà rurale da parte del più gran numero di lavoratori, coltivatori diretti.
Nei trasferimenti di terreni coltivabili o coltivati non può farsi luogo a frazionamenti che non rispettino l'unità colturale necessaria e sufficiente per il lavoro di una famiglia agricola o per una conveniente coltivazione.
107 – Si può procedere all'espropriazione della proprietà privata per pubblico interesse, nei casi legalmente accertati di pubblica utilità e quando il proprietario abbandoni o trascuri l'esercizio del diritto in modo dannoso per l'economia nazionale.
Si può altresì disporre il trasferimento coattivo della proprietà, quando sia di pubblico interesse assegnarne l'esercizio a persone o enti più adatti, ma solo nelle ipotesi espressamente stabilite dalla legge.
Sia in caso di espropriazione che di trasferimenti coattivi nel pubblico interesse è dovuta al proprietario una congrua indennità conformemente alle leggi.
108 – La Repubblica considera l'iniziativa privata nel campo della produzione come lo strumento più utile nell'interesse della Nazione, e pertanto la favorisce e la controlla.
109 – L'organizzazione privata della produzione essendo una funzione di interesse nazionale, l'organizzatore dell'impresa è responsabile dell'indirizzo della produzione di fronte alla Repubblica.
110 – L'intervento dello Stato nella gestione di imprese economiche ha luogo nei casi in cui siano in giuoco interessi politici dello Stato, nonché per controllare l'iniziativa privata e per incoraggiarla, integrarla e, quando sia necessario, sostituirla se essa si dimostri insufficiente o manchi.
111 – La Repubblica assume direttamente la gestione delle imprese che controllino settori essenziali per la indipendenza economica e politica del Paese, nonché di imprese fornitrici di prodotti e servizi indispensabili a regolare lo svolgimento della vita economica del Paese. La determinazione delle imprese che si trovino in tale situazione è fatta per legge.
112 – In caso di assunzione della gestione di imprese private, per insufficienza della loro iniziativa, lo Stato la affida ad altro gestore privato, oppure, ma soltanto per il periodo in cui ciò non sia possibile o conveniente, a speciali enti pubblici.


SEZIONE II
Il Lavoro
113 – I1 lavoro è il soggetto e il fondamento dell'economia produttiva.
114 – Il lavoro, sotto tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali è un dovere nazionale.
Soltanto il cittadino che adempie il dovere del lavoro ha la pienezza della capacità giuridica, politica e civile.
115 – Come l'adempimento del dovere di svolgere l'attività lavorativa secondo le capacità e attitudini di ognuno è pari titolo di onore e di dignità, così la Repubblica assicura la piena uguaglianza giuridica di tutti i lavoratori.
116 – La Repubblica garantisce a ogni cittadino il diritto al lavoro, mediante l'organizzazione e l'incremento della produzione e mediante il controllo e la disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro.
Il collocamento dei lavoratori è funzione pubblica, svolta gratuitamente da idonei uffici dall'organizzazione professionale riconosciuta.
117 – Poiché la attuazione, rigorosa e inderogabile, delle condizioni fondamentali costituenti garanzia del lavoro è di preminente interesse pubblico, la disciplina del rapporto di lavoro è affidata alla legge o alle norme da emanarsi dall'organizzazione professionale riconosciuta.
Tali norme si inseriscono automaticamente nei contratti individuali, i quali possono contenere norme diverse ma soltanto più favorevoli al lavoratore.
118 – La retribuzione del prestatore di lavoro deve corrispondere alle esigenze normali di vita, alle possibilità della produzione e al rendimento del lavoro.
Oltre alla retribuzione normale saranno corrisposti al lavoratore anche nello spirito di solidarietà tra i vari elementi della produzione, assegni in relazione agli oneri familiari.
119 – L'orario ordinario di lavoro non può superare le 44 ore settimanali e le 8 ore giornaliere, salvo esigenze di ordine pubblico per periodi determinati e per settori produttivi da stabilirsi per legge.
La legge o le norme emanate dalle associazioni professionali riconosciute stabiliscono i casi e i limiti di ammissibilità del lavoro straordinario e notturno e la misura della maggiorazione di retribuzione rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario.
120 – Il lavoratore ha diritto a un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica e a un periodo annuale di ferie retribuito.
121 – Ogni lavoratore ha diritto a sciogliere il rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Se il licenziamento avviene senza sua colpa, il lavoratore ha diritto, oltre a un congruo preavviso, a un'indennità proporzionata agli anni di servizio.
122 – In caso di morte del lavoratore, quanto a questo spetterebbe se fosse licenziato senza sua colpa, spetta ai figli, al coniuge, ai parenti conviventi a carico o agli eredi, nei modi stabiliti dalla legge.
123 – La previdenza è un'alta manifestazione del principio di collaborazione tra tutti gli elementi della produzione, che debbono concorrere agli oneri di essa.
La Repubblica coordina e integra tale azione di previdenza, a mezzo dell'organizzazione professionale, e con la costituzione di speciali Istituti per l'incremento e la maggiore estensione delle assicurazioni sociali.
L'opera convergente dello Stato e delle categorie interessate deve garantire a tutti i lavoratori piena assistenza per la vecchiaia, l'invalidità, gli infortuni sul lavoro, le malattie, la gravidanza e puerperio, la disoccupazione involontaria, il richiamo alle armi.
124 – Allo scopo di dare e accrescere la capacità tecnica e produttiva e il valore morale dei lavoratori e di agevolare l'azione selettiva tra questi, la Repubblica anche a mezzo dell'associazione professionale riconosciuta, promuove e sviluppa l'istruzione professionale.


§ II
La gestione socializzata dell'impresa
125 – La gestione dell'impresa, sia essa pubblica che privata, è socializzata.
Ad essa prendono parte diretta coloro che nell'impresa svolgono, in qualunque forma, una effettiva attività produttiva.
126 – Ogni impresa ha un capo, responsabile di fronte allo Stato, politicamente e giuridicamente, dell'andamento della produzione e della disciplina del lavoro nell'impresa.
127 – Il capo dell'impresa pubblica è nominato dal Governo.
128 – Il capo dell'impresa privata è l'imprenditore.
Imprenditore è colui che ha organizzato l'impresa, determinandone l'oggetto e lo scopo economico, o colui che ne ha preso posto.
Nelle imprese individuali o ad amministratore unico, il capo dell'impresa è il titolare o l'amministratore unico.
Nelle imprese con organo amministrativo collegiale il capo dell'impresa è stabilito, dallo statuto o dall'atto costitutivo, nella persona del Presidente del Consiglio di amministrazione o dell'Amministratore delegato o di un tecnico, che può essere estraneo al Consiglio, e a cui si conferiscono le funzioni di Direttore generale.
129 – Le aziende pubbliche sono amministrate da un Consiglio di gestione eletto dai lavoratori dell'impresa, operai, impiegati tecnici.
Il Consiglio di gestione decide su tutte le questioni inerenti all'indirizzo e allo svolgimento della produzione dell'impresa nel quadro del piano unitario nazionale determinato dalla Repubblica a mezzo dei suoi competenti organi; forma il bilancio dell'impresa e delibera la ripartizione degli utili determinando la parte spettante ai lavoratori; decide sulle questioni inerenti alla disciplina e alla tutela del lavoro.
130 – Nelle imprese private, degli organi collegiali di amministrazione, formati secondo la legge, gli atti costitutivi e gli statuti fanno parte i rappresentanti degli operai, impiegati e tecnici dell'impresa in numero non inferiore a quello dei rappresentati eletti dall'assemblea dei portatori del capitale sociale, e uno o più rappresentanti dello Stato qualora esso partecipi alla formazione del capitale.
131 – Nelle imprese individuali e in quelle per le quali l'atto costitutivo e gli statuti prevedano un amministratore unico, qualora esse impieghino complessivamente almeno cinquanta lavoratori, verrà costituito un consiglio di operai, impiegati e tecnici dell'impresa di almeno tre membri.
Il Consiglio collabora col titolare dell'impresa e con l'amministratore unico alla gestione dell'impresa. Deve esser sentito per la formazione del bilancio e per le decisioni che importino trasformazione della struttura, della forma giuridica e dell'oggetto dell'impresa.
132 – In ogni impresa, che occupi più di dieci lavoratori, si costituisce il consiglio di fabbrica, eletto da tutti gli operai, impiegati e tecnici, il quale partecipa alla formazione dei regolamenti interni e alla risoluzione delle questioni che possano sorgere nella loro applicazione.
Nelle imprese in cui non vi sia un organo collegiale, di amministrazione né il consiglio dei lavoratori, il capo dell'impresa deve sentire il parere del consiglio di fabbrica nelle questioni riguardanti la disciplina del lavoro, e può sentirlo nelle altre questioni che egli intenda di sottoporgli.
133 – La legge, in relazione alla situazione economica, stabilisce i limiti massimi e i modi con cui può esser determinato il compenso al capitale impiegato nell'impresa, in generale o per i vari tipi di esse.
Entro questi limiti e nei modi consentiti la determinazione del compenso è stabilita convenzionalmente.
134 – Gli utili dell'impresa, dopo la deduzione del compenso dovuto al capitale, sono distribuiti tra il capo, gli amministratori e gli operai, impiegati e tecnici dell'impresa, nelle proporzioni fissate per legge, per norma collettiva o, in mancanza degli atti costitutivi, dagli statuti e dalle deliberazioni degli organi di gestione.
La parte degli utili non distribuita, è assegnata alla riserva nei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge, e se vi sia ancora un'eccedenza, questa è devoluta allo Stato che l'amministra o la impiega per scopi di carattere sociale.


§ III
L'organizzazione professionale
135 – Tutte le categorie di prestatori d'opera e di lavoratori, operai, impiegati, dirigenti, di artigiani, di imprenditori, di professionisti e gli artisti sono organizzati in un'organizzazione professionale nazionale.
Nel seno dell'organizzazione unica possono formarsi sezioni per le varie branche della produzione e per le varie categorie professionali.
136 – L'associazione professionale unica si ispira ai principi della Repubblica Sociale Italiana e ne cura l'attuazione nel campo dell'economia nazionale: essa costituisce l'organizzazione giuridica a traverso la quale si opera la trasformazione di tutte le forze della produzione in forze nazionali, e si realizza la loro partecipazione stabile alla costituzione e alla vita dello Stato.
137 – L'organizzazione professionale unica ha l'esclusiva integrale rappresentanza degli interessi delle categorie in essa organizzate. In virtù di questa integrale rappresentanza, essendo gli interessi delle categorie produttive, considerate nella loro funzione nazionale, di supremo interesse statale, essa è giuridicamente riconosciuta come ente ausiliario dello Stato.
138 – L'associazione professionale unica ha come precipui compiti istituzionali, che essa può assolvere anche a traverso le associazioni che si formino nel suo seno: tutelare gli interessi delle categorie rappresentate, contemperandoli tra loro e subordinandoli ai fini superiori della Nazione; promuovere in tutti i modi l'incremento qualitativo e quantitativo della produzione, e la riduzione dei costi e dei prezzi di beni e servizi, nell'interesse dei produttori e dei consumatori; curare che gli appartenenti alle categorie produttive si uniformino, nell'esercizio della loro attività, ai principi dell'ordinamento sociale nazionale e agli obblighi che vi derivano; assicurare l'uguaglianza giuridica tra i vari elementi della produzione, suscitarne e rafforzarne la solidarietà tra loro e verso la Nazione; promuovere ed attuare provvedimenti e istituti di previdenza sociale fra i produttori; coltivare l'istruzione, specialmente professionale, e l'educazione morale, politica e religiosa degli appartenenti alle categorie; prestare assistenza ai produttori rappresentati; in genere svolgere tutte le altre funzioni utili al mantenimento della disciplina della produzione e del lavoro.
139 – All'associazione professionale unica, per l'assolvimento dei suoi compiti lo Stato affida l'esercizio di poteri:
a) normativo, per cui, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge, essa detta norme giuridiche obbligatorie per la disciplina dei rapporti collettivi di lavoro e può dettare, ove se ne verifichi la necessità, norme giuridiche obbligatorie per la disciplina dei rapporti collettivi economici ai fini del coordinamento della produzione;
b) fiscale, per cui, onde sostenere le spese obbligatorie facoltative connesse alle sue funzioni, può imporre contributi a tutti i lavoratori rappresentati nella misura massima stabilita dalla legge procedendo all'esazione colle procedure e i privilegi per la riscossione delle imposte;
c) conciliativo, per cui deve esperire il tentativo di conciliazione nelle controversie individuali e collettive relative ai rapporti di lavoro e all'applicazione delle norme collettive economiche da esso emanate: tale tentativo di conciliazione costituisce un presupposto necessario per la proposizione delle relative controversie giudiziarie;
d) disciplinare, per cui può infliggere ai rappresentati sanzioni disciplinari determinate nello Statuto dell'associazione, per inosservanza ai doveri nascenti dall'ordinamento sociale nazionale; al fine di accertare tali eventuali inosservanze essa può disporre gli opportuni controlli, a mezzo di propri organi e dei fiduciari di fabbrica, ove siano istituiti;
e) consultivo, per cui il suo parere deve esser sentito dalle amministrazioni dello Stato, nelle materie interessanti la disciplina della produzione e del lavoro.
140 – Nello svolgimento delle sue funzioni la Confederazione unica gode di piena autonomia.
I suoi atti sono solamente sottoposti al controllo di legittimità, e le persone al controllo politico dello Stato, a mezzo degli organi designati dalla legge.
141 – Per la risoluzione delle controversie collettive relative alla formazione, alla revisione o alla interpretazione delle norme collettive di lavoro o alla interpretazione delle norme collettive economiche, emanate dall'organizzazione professionale riconosciuta è istituita la Magistratura del Lavoro, organo della Magistratura ordinaria.
La Magistratura del Lavoro è costituita da tre giudici dell'ordine giudiziario e da due giudici esperti, da scegliere in appositi albi da tenersi nei modi stabiliti dalla legge.
Alla proposizione delle azioni per la risoluzione delle controversie collettive è legittimata soltanto l'Associazione professionale riconosciuta o, previa autorizzazione, le associazioni ad essa aderenti. In mancanza, l'azione può essere proposta dal Pubblico Ministero, il cui ricorso deve esser notificato alla Associazione professionale riconosciuta, che può intervenire nel giudizio.
Nelle controversie collettive promosse dalla Associazione professionale, l'intervento del Pubblico Ministero è obbligatorio a pena di nullità.
Le decisioni della Magistratura del Lavoro in sede di controversie collettive hanno la stessa efficacia delle norme collettive emanate dalla organizzazione professionale riconosciuta.
Tali decisioni non possono essere impugnate se non per errori di procedura dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione.
142 – Poiché l'ordinamento giuridico della Repubblica fornisce tutti i mezzi per la composizione equa e pacifica di ogni controversia collettiva nel campo del lavoro e della produzione, lo sciopero, la serrata, l'inosservanza delle norme collettive ed economiche e delle sentenze della Magistratura del Lavoro, e in genere tutti gli altri atti di lotta sociale, sono puniti quali delitti contro l'economia nazionale.
FONTE:
G. Negri e S. Simoni, Le Costituzioni inattuate, Editore Colombo, Roma, 1990.
* Tra parentesi sono riportate le modifiche apportate da Mussolini di suo pugno